I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Tutti gli iscritti all’Associazione Grafologica Italiana (d’ora in poi A.G.I.), indipendentemente dal settore in cui operano, sono tenuti alla conoscenza e applicazione delle regole del presente codice deontologico. L’ignoranza delle medesime non può costituire giustificazione in caso di non ottemperanza delle stesse.
Art. 2 – Gli organi competenti dell’A.G.I. verificheranno l’osservanza di quanto prescritto nel presente Codice deontologico. Azioni ed omissioni contrarie al decoro, alla dignità, alla probità ed al corretto esercizio della professione nonché al rispetto dei rapporti con i Colleghi, con i clienti, con la società e l’Associazione stessa verranno sanzionate dal Collegio dei Probiviri. Lo stesso si farà carico di segnalare alle autorità competenti eventuali inosservanze al codice deontologico che abbiano rilevanza in sede penale.
Art. 3 – Il grafologo A.G.I. è responsabile dei propri atti professionali e delle loro conseguenze. In ogni ambito applicativo della grafologia è tenuto ad utilizzare le su e competenze con diligenza e professionalità, salvaguardando l’indipendenza, l’onestà ed il senso di umanità; non può essere influenzato da pregiudizi relativi al genere, alle preferenze sessuali, alla razza, all’ideologia, alla classe sociale ed alla religione.
Art. 4 – Il grafologo A.G.I., nel suo procedere professionale, è tenuto ad usare tatto e discrezione, adottando un linguaggio chiaro, prudente e privo d’ambiguità, rifiutando consulenze di compiacenza.
È tenuto ad utilizzare solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e ad impiegare metodologie delle quali è in grado di indicare i riferimenti teorici. Nel caso in cui gli siano affidati incarichi che esulino dalla sua diretta competenza, è tenuto ad avvalersi dell’ausilio di professionisti esperti in tali materie. Rinviando ad altro specialista i committenti che richiedano competenze di cui non sia in possesso.
Art. 5 – Il grafologo A.G.I. è tenuto a curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
Il grafologo A.G.I. realizza la propria formazione permanente secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento e dalla legge.
Art. 6 – Il grafologo A.G.I. è responsabile della corretta applicazione dei principi della propria disciplina, dei risultati e delle valutazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita in piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.
Art. 7 – Il grafologo A.G.I. valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità dei parametri su cui basa le conclusioni raggiunte e deve dichiarare esplicitamente i limiti dei risultati, qualora gli elementi fornitigli per il suo lavoro non consentano oggettive certezze.
Art. 8 – Il grafologo A.G.I. è tenuto al segreto professionale – esteso anche a coloro che a qualunque titolo, operano per suo conto –, al rispetto della legge sulla privacy, alla riservatezza nei confronti di coloro che si avvalgono del suo operato, non rivelando a terzi, al di fuori dei casi prescritti dalla legge, le informazioni di quanto emerso dalla sua attività, se non con il consenso scritto della persona, della società o dell’ente che ha richiesto l’intervento, in quanto titolari del diritto a richiedere l’intervento del grafologo. Sono esclusi da tali fattispecie i media il cui rapporto è disciplinato dagli art. 18 – 19.
Art. 9 – Il grafologo A.G.I. nella sua attività di docenza e di formazione stimola negli allievi l’interesse per i principi deontologici, ispirandosi ad essi nella propria condotta professionale.
II – RAPPORTI CON LA COMMITTENZA
Art. 10 – Il grafologo A.G.I. adotta condotte deontologicamente corrette improntate all’onestà intellettuale, morale e professionale e non utilizza i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Art. 11 – Nel caso l’incarico comporti l’analisi della grafia di un terzo, esso deve essere espletato con l’autorizzazione diretta o indiretta dell’autore della grafia, fornita dall’interessato, all’analisi della scrittura e opponibile ai terzi.
Se il terzo è minore, occorre che il conferente l’incarico rivesta uno dei ruoli istituzionali previsti dalla legge. Tali vincoli possono essere superati qualora ricorrano presupposti di segretezza connessi all’instaurazione di un procedimento giudiziario.
Art. 12 – Il grafologo A.G.I. che opera in contesti di selezione, valutazione e orientamento del personale è tenuto al rispetto dei criteri dell’ambito di specifica competenza, astenendosi da interventi che siano contrari a tali principi.
L’analisi deve essere fornita su espressa richiesta scritta dell’azienda e deve limitarsi esclusivamente agli aspetti inerenti all’incarico lavorativo previsto.
Art. 13 – Prima di assumere l’incarico, il grafologo è tenuto a chiarire con la parte richiedente la natura, le finalità e i limiti del suo intervento in modo che l’avente diritto possa esprimere un consenso informato. Il grafologo è tenuto a restituire senza ritardo al suo committente la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questi ne faccia richiesta compatibilmente con i doveri connessi all’espletamento del proprio incarico.
III – RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 14 – I rapporti tra grafologi si ispirano al principio del rispetto reciproco e della lealtà.
Art. 15 – Il grafologo deve astenersi dal denigrare i colleghi, in qualsiasi forma, in relazione alla loro formazione e competenza professionale nonché al loro decoro e alla loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che i giudizi negativi o lesivi espressi siano volti a proprio vantaggio o siano perpetrati mediante canali ad ampia diffusione, quali ad es. social network.
Qualora il grafologo ravvisi casi di scorretta condotta etica e/o professionale che possano tradursi in danno per gli utenti, per il decoro della professione, per il grafologo stesso, per l’Associazione o per la disciplina grafologica, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’autorità A.G.I. competente, adducendo altresì la documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato.
IV – RAPPORTI CON LA SOCIETÀ
Art. 16 – Il grafologo nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Art. 17 – Il grafologo in tutte le forme di promozione della propria attività professionale – compreso il sito web professionale – deve attenersi a criteri di trasparenza e veridicità, evitando titoli non pertinenti e/o ambigui, nel rispetto del decoro professionale, nella tutela dell’immagine della professione, nell’osservanza dei principi e delle norme associative stabilite dallo Statuto, dal Regolamento e dal presente Codice Deontologico nonché dalla normativa vigente in materia di pubblicità.
V – RAPPORTI CON I MEDIA
Art. 18 – Il grafologo deve usare la massima cautela, in ossequio all’obbligo di riservatezza cui è tenuto nei confronti dell’autore della scrittura e del rispetto delle disposizioni del presente codice, in particolar modo nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di informazione e diffusione.
Sarà sua cura specificare le modalità adottate ed i limiti dell’intervento in modo da favorire e promuovere un approccio corretto alla disciplina.
Art. 18 bis – La presenza del grafologo sui social network e la partecipazione a discussioni relative ad argomenti riguardanti l’associazione o la disciplina grafologica deve essere attentamente valutata dal grafologo stesso e condotta secondo principi etici, evitando riferimenti, giudizi o commenti che possano ledere la privacy, l’immagine dell’associazione e il decoro e la professionalità dei colleghi o discreditare la grafologia.
Art. 19 – In caso di richieste di intervento relative a personaggi pubblici viventi, il grafologo è tenuto ad usare discrezione e misura nel rispetto della personalità dell’esaminato, escludendo termini o considerazioni che ne possano ledere l’immagine e la dignità.
Le indicazioni principali sono quelle di:
Un comportamento prudenziale va comunque tenuto anche nel caso di interventi relativi a personaggi famosi defunti.
VI – RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA
Art. 20 – Il grafologo è tenuto a collaborare con la sezione territoriale di appartenenza e con gli organi nazionali, qualora questi ne facciano richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali.
Art. 21 – In caso di procedimento disciplinare l’associato potrà fornire al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni osservazioni e difese agli addebiti contestati inviando le proprie controdeduzioni scritte. In ogni caso il Collegio dei Probiviri se lo riterrà opportuno potrà convocare l’interessato con le modalità del presente Codice Deontologico.
VII – NORME DI ATTUAZIONE
Art. 22 – Il presente Codice deontologico entra in vigore dal 05.05.2018 e potrà essere modificato qualora le circostanze lo rendano necessario. Le modifiche saranno proposte da apposita Commissione nominata dal Collegio dei Probiviri; compete all’assemblea la loro approvazione a maggioranza semplice. Le modifiche verranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito.
Art. 23 – Il mancato rispetto delle presenti norme è oggetto della valutazione del Collegio dei Probiviri che potrà applicare, in relazione alla gravità della violazione accertata, le seguenti sanzioni:
In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, potrà essere applicata all’iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.
Art. 24 – La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.
Il grafologo può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità dei colleghi nonché della categoria e dell’Associazione stessa, violino le norme del presente Codice Deontologico o siano contrari ai principi etici.
VIII – ITER DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 25 – Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi del rispetto del presente codice, Il Consiglio Direttivo ha il dovere di prendere in considerazione notizie provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, può deliberare l’archiviazione immediata (di non aprire il procedimento disciplinare) allorquando:
Il consiglio Direttivo che delibera di aprire il procedimento disciplinare inviandone la pratica per competenza al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. notifica tale decisione all’interessato, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Nel caso di mancato recapito della raccomandata, la comunicazione si dà per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito della stessa presso l’ufficio postale.
L’interessato entro 30 gg. dal ricevimento della notifica può inoltrare al Collegio dei Probiviri osservazioni, motivazioni e documenti a sua discolpa; può inoltre chiedere di essere sentito dal Collegio dei Probiviri.
Art. 26 – In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio Direttivo, dopo aver aperto il procedimento disciplinare ed aver consultato il Collegio dei Probiviri, può disporre la sospensione cautelare del socio per il periodo necessario all’espletamento dell’iter del procedimento disciplinare.
Art. 27 – L’istruzione del procedimento disciplinare viene espletata dal Collegio dei Probiviri mediante l’acquisizione dei documenti necessari e l’assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto della legge.
Qualora il Collegio dei Probiviri accolga la richiesta di colloquio da parte dell’incolpato, il Presidente del Collegio provvederà a convocarlo per l’audizione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L’audizione potrà essere effettuata anche dal solo Presidente del Collegio, che ne redigerà verbale, presso la propria sede o quella dell’A.G.I. Ogni eventuale spesa connessa alla realizzazione dell’audizione sarà posta a carico del richiedente.
Art. 28 – Un componente del Collegio dei Probiviri o del Consiglio Direttivo ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
L’astensione e la ricusazione con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate devono essere proposte al Consiglio Direttivo con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della prima seduta utile. Sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di ricusazione decide il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. La dichiarazione di astensione e la domanda di ricusazione sospendono i termini procedurali fino alla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Il componente o i componenti astenuti o ricusati non vengono sostituiti.
In assenza di un componente per astensione e/o ricusazione a decidere resta lo stesso Collegio dei Probiviri in assenza del componente interessato.
Art. 29 – Conclusa la fase istruttoria ed esaminato il caso, il Collegio dei Probiviri inoltra per iscritto al Consiglio Direttivo la decisione motivata relativa alle sanzioni da comminare.
La decisione viene comunicata per iscritto dal Collegio dei Probiviri all’interessato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
Il procedimento disciplinare deve essere possibilmente concluso entro sei mesi dall’apertura dello stesso.
IX – PUBBLICITÀ DELLE DECISIONI
Art. 30 – I provvedimenti di sospensione ed espulsione dall’Associazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono comunicati alla sezione di appartenenza; l’espulsione viene resa pubblica mediante gli organi di comunicazione dell’A.G.I. e nel caso in cui il socio sanzionato svolga attività in ambito peritale il provvedimento viene comunicato al Tribunale della provincia di residenza.
X – PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE
Art. 31 – L’azione disciplinare si prescrive in tre anni dal compimento del fatto che ha originato il procedimento disciplinare.
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